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Nullità della notifica del ricorso alla Procura regionale presso la Corte dei conti – Cass. n. 26655/2021

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - procedimento in genere - decisioni' gravami - ricorso in cassazione - Notifica del ricorso alla Procura regionale e non alla Procura generale presso la Corte dei conti - Inesistenza - Esclusione - Fondamento - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Ammissibilità.

 

La notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura generale presso la Corte di conti è nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generate del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 26655 del 30/09/2021 (Rv. 662369 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_380 unvicies

 

Corte

Cassazione

26655

2021