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Enti pubblici - patrimonio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4503 del 20/02/2020 (Rv. 657256 - 01)

Beni del patrimonio pubblico oggetto di dismissione - Diritto di opzione in favore del conduttore, "ex" artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 1996 e 3, commi 3 e 6, del d.l. n. 351 del 2001 - Regolarità nel pagamento dei canoni - Natura - Condizione sospensiva - Esclusione - Elemento costitutivo del diritto - Conseguenze.

Patrimonio dello stato e degli enti pubblici - destinazione.

In materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e di esercizio del diritto di opzione da parte del conduttore, ai sensi degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 1996 e 3, commi 3 e 6, del d.l. n. 351 del 2001, la regolarità nel pagamento dei canoni non integra una condizione sospensiva, bensì un presupposto, ovvero un elemento costitutivo del diritto di opzione e prelazione vantato dal conduttore, che prescinde dalla volontà delle parti, essendo imposto dallo stesso legislatore, e che non condiziona l'efficacia del trasferimento, dovendo ricorrere già alla data in cui la parte intenda avvalersi dei diritti a tal fine attribuiti dalla legge; pertanto, in presenza di contestazione da parte dell'ente proprietario, l'onere di provare la regolarità del pagamento dei canoni incombe sul conduttore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4503 del 20/02/2020 (Rv. 657256 - 01)

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