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Contratto autonomo di garanzia – Cass. n. 8874/2021

Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Oggetto - Causa concreta - Fideiussione - Differenza - Inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni solidali - responsabilita' civile - solidarieta'

Non sussiste vincolo di solidarietà tra ¡'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021 (Rv. 660997 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936