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Giurisdizione: giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere

Controversia relativa all'applicazione di una penale al gestore del servizio di trasporto pubblico - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento - Riscossione della penale mediante detrazione dal corrispettivo di concessione - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 12111 del 17/05/2013

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 12111 del 17/05/2013


È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la controversia avente ad oggetto l'applicazione di una penale al gestore del trasporto pubblico da parte dell'amministrazione concedente, in conseguenza di un'assunta violazione delle disposizioni regolanti il servizio, atteso che la relativa imposizione, ancorché prevista in un atto qualificato "contratto", non costituisce espressione di una facoltà improntata ad un rapporto paritario, ma attiene all'esplicazione di specifici poteri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del medesimo servizio pubblico, equivalendo, in quanto tale, all'irrogazione di una vera e propria sanzione, senza che rilevi che la riscossione di detta penale sia operata dall'amministrazione mediante detrazione dal corrispettivo, trattandosi soltanto di una modalità attuativa della pretesa, e non di circostanza che collochi l'ente concedente nella posizione di creditore di prestazione insita in un vincolo sinallagmatico.