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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - determinazione e criteri – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1444 del 22/04/1976

Diritti affievoliti - bene patrimoniale indisponibile - contratto della pa con un privato per la sua utilizzazione - concessione amministrativa - condizioni - cessazione dell'utilizzazione del bene - esercizio del riservato potere della pa per ragioni di ordine pubblico - posizione del privato - diritto soggettivo - esclusione - diritto affievolito - configurabilita – fattispecie.

Qualora la pubblica amministrazione si impegni con contratto a consentire ad un privato l'utilizzazione di un proprio bene patrimoniale indisponibile, per il perseguimento di fini di interesse generale compatibili con la destinazione pubblicistica del bene medesimo, in base ad un corrispettivo determinato in relazione a quell'interesse, e non secondo criteri strettamente economici e commutativi, nonche riservandosi il potere di controllare detta utilizzazione e di disporne la cessazione, va ravvisata una ipotesi di concessione amministrativa, derivante da atto unilaterale e discrezionale della pa e nei confronti della quale il negozio privato configura un mero strumento di attuazione. In tale situazione, pertanto, la posizione soggettiva del privato nel rapporto con la concedente, di fronte ad una interruzione o definitiva cessazione del godimento del bene, discrezionalmente disposta dalla concedente medesima per prevalenti ragioni di ordine pubblicistico, configura un diritto affievolito, e non un diritto perfetto tutelabile dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria. (nella specie, le Sezioni Unite della SC, enunciando i principi di cui sopra, hanno ravvisato un'ipotesi di concessione amministrativa nella convenzione con la quale l'amministrazione dei trasporti-azienda autonoma delle FF ss - si era impegnata a fornire parte della propria energia elettrica, destinata al servizio ferroviario, in favore della societa concessionaria della linea ferrata sondrio- tirano, al fine di imporre e consentire alla stessa, in attuazione di interessi generali, l'elettrificazione della predetta linea; hanno conseguentemente negato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con la quale la societa aveva chiesto alla amministrazione il risarcimento dei danni derivatile dalla interruzione e successiva cessazione dell'erogazione della energia, discrezionalmente disposte dall'amministrazione per esigenze di natura pubblicistica).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1444 del 22/04/1976