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Giurisdizione sullo straniero - Conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione in caso di litispendenza o connessione di cause – Cass. 12638/2019

Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito, entrambi in base a clausola attributiva della giurisdizione esclusiva - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.

Non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi paesi dell’Unione europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione, qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adito in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione rispetto al giudice italiano successivamente adito anch'esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 12638 del 13/05/2019 (Rv. 653936 - 02)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 041 – Regolamento di giurisdizione