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Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri – Cass. n. 28180/2020

Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali - Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri - Applicabilità ai soli atti compiuti "iure imperii" - Fondamento - Fattispecie relativa ad organizzazione riconosciuta di Stato estero avente per oggetto l'attività di classificazione e certificazione di navi.

Il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri ("par in parem non habet imperium") non ha valore assoluto ma trova operatività esclusivamente con riferimento agli atti compiuti "iure imperii", che costituiscono estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica; tale prerogativa, pertanto, si estende alle persone giuridiche di diritto privato che agiscono per conto e su delega di uno Stato solo in relazione alle attività e ai rapporti in cui esse esercitano poteri ampiamente discrezionali che prescindono dal quadro normativo teso a regolarne le caratteristiche e le modalità di riferimento. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito che aveva dichiarato l'immunità dalla giurisdizione italiana di una organizzazione riconosciuta di Stato estero delegata a svolgere attività di classificazione e certificazione di navi, ha escluso l'operatività dell'immunità giurisdizionale rispetto a tali attività, le quali non comportano un potere decisionale avulso dal quadro normativo, di fonte eminentemente internazionale, predefinito a garantire le condizioni di sicurezza in mare).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28180 del 10/12/2020

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