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Procedimenti già pendenti al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo sulla "Brexit" – Cass. n. 31963/2021

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere - Recesso del Regno Unito dall'UE - Procedimenti già pendenti al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità.

 

In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell’Unione Europea, nei procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31 dicembre 2020 - previsto dall'art. 126 del Brexit Withdrawal Agreement (approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l’1 febbraio 2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 31963 del 05/11/2021 (Rv. 663240 - 02)

 

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Cassazione

31963

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