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Rapporto di lavoro tra ASL e direttore generale – Cass. n. 24079/2021

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - Rapporto di lavoro tra ASL e direttore generale - Contratto dirigenziale - Applicabilità della disciplina del codice civile - Risoluzione anticipata - Condizioni - Sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c. - Configurabilità - Fattispecie.

 

Il contratto dirigenziale tra l'ASL ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, è regolato dal diritto privato e soggiace, in mancanza di specifica disciplina regionale sulle cause di risoluzione del rapporto, alle norme imperative, non derogabili dalla volontà delle parti, contenute nel titolo terzo del libro quinto del c.c.; ne consegue che, in mancanza di giusta causa ex art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro non può risolversi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale e che ad esso tuttavia si applichi anche l'art. 1463 c.c., in forza del quale la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione determina, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, realizzata in attuazione di una legge regionale mediante accorpamento presso un'unica azienda sanitaria delle funzioni già svolte dalle preesistenti strutture, avesse determinato l'impossibilità assoluta di espletamento dell'incarico dirigenziale e giustificasse la conseguente risoluzione del rapporto).

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24079 del 07/09/2021 (Rv. 662158 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_2119

 

Corte

Cassazione

24079

2021