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Risarcimento del danno da perdita di "chance" – Cass. n. 7110/2023

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Obbligo di provvedere della P.A. - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Oneri di allegazione del lavoratore - Oneri di prova del datore.

 

In tema di dirigenza medica, l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell'inadempimento.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7110 del 09/03/2023 (Rv. 667032 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218

 

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Cassazione

7110

2023