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Violazione del principio del "ne bis in idem" – Cass. n. 36456/2022

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Fondamento.

 

Nel pubblico impiego privatizzato, la riapertura del procedimento disciplinare disposta ai sensi dell'art. 55 ter, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, non comporta una violazione del principio del "ne bis in idem", poiché, qualora non venga sospeso, il procedimento disciplinare resta comunque unitario sin dall'inizio, seppur articolato in due fasi, e termina solo all'esito di quello penale, di talché la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere della P.A. che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce retroattivamente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36456 del 13/12/2022 (Rv. 666298 - 02)

 

Corte

Cassazione

36456

2022