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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005

Cassazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia - Efficacia vincolante - Limiti - Interpretazione della volontà contrattuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005

La cassazione di una sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia, che costituisce vizio di attività e non di giudizio del giudice, non limita in alcun modo il potere - dovere del medesimo, in sede di rinvio, di valutare il punto decisivo con la stessa ampiezza dei poteri del giudice del quale è stata cassata la sentenza. Pertanto, se il punto decisivo attiene all'interpretazione della volontà contrattuale, il giudice di rinvio ha tutti i poteri di indagine e di ricerca riservati al giudice di merito per l'assolvimento di tale compito istituzionale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005