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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007

Designazione - Conseguenze - Immodificabilità salva l'ipotesi di sussistenza dei presupposti per la correzione di errore materiale - Deduzione della erroneità con l'impugnazione in cassazione della sentenza emessa dal giudice di rinvio - Inammissibilità.

In tema di designazione da parte della Corte di cassazione del giudice di rinvio, la ragione della immodificabilità della stessa (al di fuori dell'ipotesi di un errore materiale, cui può sopperire il rimedio della correzione) e, quindi, anche della impossibilità di prospettare la non conformità a diritto di essa nel giudizio di cassazione conseguente allo svolgimento di quello di rinvio, non risiede tanto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice di rinvio, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ. (ed ora - dopo il d.lgs. n. 40 del 2006 - da quelle di revocazione ed opposizione di terzo di cui all'art. 391-ter, limitatamente alla cassazione con decisione nel merito), la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perché su di essa, quale questione di rito, si forma nell'ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007