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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 65347

Decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte - Comunicazione integrale alle parti dal cancelliere – Irrilevanza 

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 01)

Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_133