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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 11/03/2020 (Rv. 657478 -

Ricorso per cassazione - Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Potere del difensore nominato nel precedente grado - Limiti - Fattispecie.

Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione può essere redatta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. (Nella specie, l'attestazione di conformità della sentenza impugnata con il ricorso dichiarato improcedibile era stata redatta dal difensore in grado di appello successivamente al conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione ad altro difensore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 11/03/2020 (Rv. 657478 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369