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Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra – Cass. n. 41792/2021

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - della parte - Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore del giudice - Necessità - Fattispecie.

 

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che - in un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cessionaria del credito ed opposto dalla debitrice ceduta, con l'intervento adesivo del creditore cedente - aveva ritenuto sussistere un dolo revocatorio nella condotta dell'opponente e dell'intervenuto, i quali avevano negato o comunque taciuto, nel corso del giudizio, la sopravvenienza delle certificazioni che costituivano presupposto indefettibile del diritto fatto valere dalla banca cessionaria).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021 (Rv. 663694 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_395

 

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Cassazione

41792

2021