Non è configurabile la improcedibilità solo parziale del ricorso per cassazione in quanto, trattandosi di una conseguenza di natura sanzionatoria, derivante dal mancato compimento di un atto necessario della sequenza di avvio del processo, anche impugnatorio, non può che riguardare l'atto introduttivo del giudizio nel suo complesso, anche se la causa di improcedibilità (nella specie, il mancato deposito di atti e documenti normativamente indicati) afferisca solo a taluno dei motivi di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5964 del 23/02/2022 (Rv. 664041 - 01)