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Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo - Ratio - Presupposti - Presentazione della denuncia e cooperazione nel procedimento penale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7845 del 20/03/2019

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo - Ratio - Presupposti - Presentazione della denuncia e cooperazione nel procedimento penale - Campo di indagine del giudice di merito - Valutazione anche del comportamento coevo e successivo alla denuncia - Necessità - Mantenimento della volontà di cooperazione - Elementi sintomatici - Fattispecie.

La "ratio" del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d. lgs. n. 286 del 1998 risiede nell'esigenza processuale di assicurare un titolo di soggiorno allo straniero per il tempo necessario alla celebrazione del processo, al fine di consentirgli di collaborare proficuamente con l'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti. Pertanto, il giudice investito del ricorso avverso il diniego di tale permesso di soggiorno, deve verificare non solo l'avvenuta presentazione della denuncia ed il suo contenuto, ma anche esaminare il comportamento del denunciante coevo e successivo ad essa, al fine di verificare l'effettiva e concreta volontà cooperativa dello straniero con gli inquirenti, che potrà essere riscontrata, già prima del dibattimento penale, o in mancanza dello stesso, attraverso la verifica di eventuali ritrattazioni o di altre condotte contrarie alla volontà di mantenere fermo il contenuto della denuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di merito che aveva desunto l'assenza della volontà del denunciante di cooperare con l'autorità giudiziaria esclusivamente dal contenuto della denuncia, che pure conteneva una notizia di reato a carico del datore di lavoro, in relazione alla quale il ricorrente era stato riconosciuto come persona offesa dal reato).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7845 del 20/03/2019