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Richiesta di ricongiungimento per i genitori – Cass. m. 20127/2021

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia stranieri - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Tutela dell'unità familiare del rifugiato politico - Richiesta di ricongiungimento per i genitori - Disciplina degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione conforme all'art. 8 CEDU ed agli artt. 4 e 6 della direttiva 2003/86/CE - Necessità – Contenuto

 

In materia di ricongiungimento familiare dello straniero, al quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, le due ipotesi alternativamente previste dall'art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, lette alla luce dell'art. 8 CEDU e secondo i principi contenuti nella direttiva 2003/86/CE, devono essere interpretate nel senso che, dove la norma prevede che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento "di genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, e che ove la norma prevede la possibilità di richiedere il ricongiungimento per i "genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute", debba intendersi anche "quando non siano a carico del rifugiato", dovendosi ritenere che il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare sia prevalente sempre che non sussistano le ragioni impeditive di cui all'art. 6 della direttiva 2003/86/CE, legate a ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che, in riforma di quella del tribunale, aveva confermato la decisione dell'ambasciata italiana in Pakistan che aveva negato il visto di ingresso in Italia alla madre sessantunenne, residente in Pakistan, di un rifugiato politico sulla base della convivenza della donna con altro figlio, studente ed economicamente non autosufficiente).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 02)

 

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