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Insinuazione al passivo di credito per prestazione d'opera professionale – Cass. n. 20602/2022

Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Insinuazione al passivo di credito per prestazione d'opera professionale - Eccezione di prescrizione presuntiva formulata dal curatore - Deferimento a quest'ultimo del giuramento decisorio sull'avvenuto pagamento - Dichiarazione del curatore di nulla sapere al riguardo - Conseguenze - Fondamento.

 

In tema di accertamento del passivo fallimentare, a fronte dell'insinuazione di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, n. 2, c.c., ove il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore gli deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno costituisce mancato giuramento, dovendo egli subire le conseguenze dell'affermazione dell'estinzione del debito implicita nella sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20602 del 27/06/2022 (Rv. 665229 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0295, Cod_Civ_art_2960, Cod_Civ_art_2739

 

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2022