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Provvedimenti appellabili - Valore della controversia – Cass. n. 10188/2021

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili - Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione.

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021 (Rv. 661034 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_1224