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Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata – Cass. n. 34966/2021

Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione facoltativa ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Ambito di applicazione - Condizioni di esercizio - Contenuto.

 

In tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34966 del 17/11/2021 (Rv. 663052 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_337

 

Corte

Cassazione

34966

2021