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Obbligo di astensione del magistrato – Cass. n. 10987/2022

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Obbligo di astensione del magistrato - Art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. - Contratti bancari - Esclusione - Condizioni.

 

Nei giudizi che coinvolgono istituti di credito, non sussiste l'obbligo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 3), c.p.c. del magistrato che abbia in corso rapporti contrattuali (nella specie, conto corrente e mutuo) con banche di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, instaurati mediante il ricorso a moduli contrattuali standardizzati, salvo che non risultino pattuite clausole a lui inequivocabilmente più favorevoli.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10987 del 05/04/2022 (Rv. 664734 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051

 

Corte

Cassazione

10987

2022