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Prova civile - consulenza tecnica - in genere(ammissibilita oggetto)- conteggio di partite di dare ed avere sulla base di documenti di parte – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 09/09/1968

Ammissibilita di consulenza tecnica - inammissibilita dell'esame contabile - irrilevanza.*

Quando si debbano eseguire i conteggi di varie partite di dare e di avere sulla base del riscontro di documenti prodotti dalle parti, ben puo il giudice, al fine di accertare l'esistenza e l'esatto ammontare dei crediti rispettivi, valersi di un consulente tecnico, a norma degli artt. 191, 61 e segg. cod.proc.civ., pur non ricorrendo cioe la speciale ipotesi dell'esame contabile, prevista dal successivo art.198 la quale non esclude le piu ampie facolta del giudice regolate dagli altri articoli citati.*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 09/09/1968