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provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18249 del 12/08/2009

Sentenza emanata sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti oppure sulla base dell'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle parti stesse - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza - Sentenza attributiva di un bene non richiesto dalla parte ovvero contenente statuizioni basate su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio e non considerati dal giudice di primo grado - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione di licenziamento collettivo per riduzione del personale intimato nell'ambito della procedura prescritta dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18249 del 12/08/2009

Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., se non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, implica, tuttavia, il divieto per lo stesso giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa ma in elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio. Ne consegue che se, nel ricorso introduttivo del giudizio il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli nell'ambito della procedura prescritta dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 invocando a fondamento della sua domanda specifiche ragioni dirette a comprovare la mancanza di una effettiva causale di detto licenziamento, il giudice non può d'ufficio, al fine di escludere la legittimità (e/o la configurabilità) del licenziamento collettivo, dare rilievo al diverso - e non dedotto - motivo del mancato raggiungimento del requisito numerico minimo di cui all'art. 24, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18249 del 12/08/2009