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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17909 del 06/07/2018

Questioni pregiudiziali e preliminari - Previo esame - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.

Nell'esaminare le varie questioni prospettate dalle parti, il giudice è tenuto a dare priorità solo a quelle che, per loro natura e contenuto - come le pregiudiziali e le preliminari - meritano logica e giuridica precedenza mentre, negli altri casi, seppure l'opportunità di un loro coordinamento logico può suggerire una considerazione prioritaria di talune questioni rispetto ad altre ed un particolare ordine di gradualità logica può apparire utile o apprezzabile, è tuttavia da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimità della decisione, la quale può affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta più opportuna. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i giudici di secondo grado fossero incorsi nel vizio di ultrapetizione nel dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione in prime cure senza valutare il profilo dell'inosservanza dei termini a comparire, benché con l'appello fossero stati contestati, innanzitutto, la nullità della citazione per mancato rispetto dei suddetti termini e, in via subordinata, l'inesistenza della notifica stessa, con conseguente nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17909 del 06/07/2018