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Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Cass. n. 1616/2021

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Ambito di operatività - Fattispecie.

Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione. (La S.C., nell'enunciare il detto principio, ha escluso che ricorresse la violazione dell'art. 112 c.p.c. in un caso in cui il ricorrente si era lamentato che il giudice del merito, chiamato a decidere sull'osservanza dei termini previsti per l'azione di garanzia per i vizi, non aveva "fatto buon uso dei suoi poteri di indagine sui beni oggetto della compravendita").

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116