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Pensione di reversibilità – Cass. n. 24694/2021

Professionisti - previdenza Ingegneri e architetti - Pensione di reversibilità - Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona deceduta dello stesso sesso - Esclusione.

 

In tema di previdenza per ingegneri ed architetti, la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile anche tra persone dello stesso sesso, disciplinando altresì le convivenze di fatto -, a favore di superstite già legato da stabile convivenza con persona dello stesso sesso poi deceduta, avuto riguardo al principio di irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24694 del 14/09/2021 (Rv. 662266 - 01)

 

Corte

Cassazione

24694

2021