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Esercizio continuativo dell'attività professionale – Cass. n. 6299/2022

Professionisti – commercialisti - Professionisti - Dottori commercialisti - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza - Potere di accertamento - Esercizio continuativo dell'attività professionale - Situazioni di incompatibilità del professionista - Inclusione - Fondamento.

 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del d.P.R. n 1067 del 1953 (ora art. 4 del d.lgs. n 139 del 2005), ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente. In particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell'iscrizione all'Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l'esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall'osservanza delle norme generali di cui alla l. n. 241 del 1990.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6299 del 25/02/2022 (Rv. 663997 - 01)

 

Corte

Cassazione

6299

2022