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Obbligazioni - arricchimento senza causa – Cass. 12702/2019

Prestazioni di un professionista in favore di un ente locale in esecuzione di contratto invalido - Indennità per indebito arricchimento - Riconoscimento del lucro cessante - Esclusione - Fattispecie.

In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto (nella specie, incarico di progettazione e direzione dei lavori per le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto ("lucro cessante") se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.

 (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, aveva assunto la parcella del professionista, redatta sulla base delle tariffe professionali e reputata congrua dal C.T.U., quale parametro comparativo dal quale desumere soltanto gli elementi di costo delle attività effettivamente svolte, decurtando poi la somma del 15% per escludere il riconoscimento del lucro cessante).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12702 del 14/05/2019 (Rv. 653894 - 01)

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2041- Azione generale di arricchimento