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Dovere di collaborazione istruttoria del giudice – Cass. n. 19919/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dovere di collaborazione istruttoria del giudice - Violazione - Ricorso per cassazione - Contenuto - Fattispecie.

 

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate o superate da altre più aggiornate, ovvero ricavate da COI non idonee, in quanto non comprese tra quelle previste dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il richiedente asilo aveva dedotto la violazione del dovere di collaborazione istruttoria del giudice limitandosi a richiamare precedenti di merito a sé favorevoli, insuscettibili di essere equiparati alle menzionate fonti privilegiate).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19919 del 13/07/2021 (Rv. 661828 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366

 

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