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Tratta ai fini dell'avvio alla prostituzione – Cass. n. 676/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Tratta ai fini dell'avvio alla prostituzione - Onere di allegazione - Sussistenza - Onere di qualificazione dei fatti allegati - Esclusione - Cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Consultazione di specifiche fonti informative internazionali sul fenomeno della tratta e delle Linee guida redatte dall'UNHCR - Necessità.

 

In tema di protezione umanitaria e con riguardo alla tratta ai fini di avvio alla prostituzione, il richiedente asilo ha l'onere di allegare i fatti, ma non di qualificarli, compito questo del giudice che deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrali, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 676 del 12/01/2022 (Rv. 663487 - 01)

 

Corte

Cassazione

676

2022