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Principio della c.d. "internai relocation" – Cass. n. 2456/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Principio della c.d. "internai relocation" - Art. 8 della Direttiva 2004/83/CE - Recepimento ex l. n. 132 del 2018 - Irretroattività - Conseguenze.

 

Il principio della "internal relocation", desumibile dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, è stato recepito nell'ordinamento italiano solo con la modifica dell'art. 32, comma 1, lett. b-ter, del d.lgs. n. 25 del 2008 ad opera della l. n. 132 del 2018, sicché, in quanto insuscettibile di applicazione retroattiva, è conseguentemente inutilizzabile per le domande di protezione internazionale formulate prima dell'entrata in vigore di detta legge.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2456 del 27/01/2022 (Rv. 663674 - 01)

 

Corte

Cassazione

2456

2022