Skip to main content

Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21065 del 28/09/2006

Osservanza delle norme che lo prevedono - Comunicazione degli atti al P.M. - Sufficienza - Ulteriori oneri di comunicazione in caso di omessa partecipazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento per querela di falso - è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omessa partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che al P.M. non intervenuto in giudizio andasse comunicata l'ordinanza con cui il giudice, dopo avere trattenuto la causa in decisione, l'aveva rimessa in istruttoria per l'espletamento di una c.t.u.).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21065 del 28/09/2006