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Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Cass. n. 11098/2020

Danni ai pazienti - Responsabilità della struttura presso la quale operi il sanitario - Rapporto di lavoro con detta struttura - Irrilevanza - Estensione del principio al diverso rapporto derivante dalla polizza assicurativa stipulata dalla stessa struttura - Esclusione.

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, sebbene la struttura presso la quale il paziente sia ricoverato risponda della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, tuttavia ciò non incide automaticamente sul rapporto di manleva derivante dalla polizza stipulata tra la medesima struttura e la compagnia di assicurazione, tanto più ove il contratto escluda espressamente la copertura assicurativa per l'operato di medici non dipendenti della detta struttura.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11098 del 10/06/2020 (Rv. 658139 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2094

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cassazione

11098

2020