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Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - Estinzione - Liquidazione - Soppressione di un ente ex legge n. 1404 del 1956 – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6099 del 01/06/1993

Estinzione - Esclusione - Passaggio alla fase di liquidazione - Titolarità dei rapporti attivi e passivi - Permanenza - Credito devoluto all'ente prima della sua soppressione - Diritto di accettarla - Sussistenza.

La soppressione di un ente a termini della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 non ne determina l'estinzione, ma segna soltanto il passaggio alla fase della liquidazione, sicché permane la soggettività giuridica dell'ente stesso che resta titolare sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione dei rapporti giuridici, attivi e passivi che ad esso fanno capo, compreso il diritto di accettare l'eredità devolutagli prima della sua soppressione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6099 del 01/06/1993