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Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato - Cass. n. 26273/2020

Associazione in partecipazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri – Fattispecie - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato un rapporto formalmente contrattualizzato in regime di associazione in partecipazione essenzialmente sul rilievo che alle lavoratrici era stato assicurato un compenso garantito mensile, sostanzialmente corrispondente alla retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni di fatto svolte - commesse di negozio -, senza partecipazione alle perdite.)

Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26273 del 18/11/2020 (Rv. 659445 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2549, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_2553

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26273

2020