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Apertura dell'amministrazione di sostegno – Cass. n. 10483/2022

Capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - apertura dell'amministrazione di sostegno - Indicazioni provenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità - Accertamento in concreto delle condizioni di menomazione e della loro incidenza - Adeguamento dei poteri gestori conferiti all'amministratore - Dichiarazioni del beneficiario e sua eventuale opposizione - Rilevanza.

 

In tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell'istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10483 del 31/03/2022 (Rv. 664540 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0408, Cod_Civ_art_0410

 

Corte

Cassazione

10483

2022