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Procedimenti cautelari - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12103 del 16/07/2012

Sequestro - Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare e ripristino della situazione precedente - Condizioni - Inoppugnabilità della declaratoria di intervenuta estinzione - Necessità - Esclusione.

La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12103 del 16/07/2012