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Regioni - singole regioni di diritto comune - calabria - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8676 del 04/04/2017

Soppressione delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARDIS) ex art. 11, comma 3, della l.r. Calabria n. 9 del 2007 e succ. mod. – Conseguenze – Successione “ex lege” delle Università territorialmente competenti nei contratti e nel contenzioso pendenti – Esclusione – Ragioni.

Nel rispetto dei differenti ambiti istituzionali e ordinamentali, propri delle regioni e delle Università, oltre che dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., il quale riserva al legislatore statale la materia dell’ordinamento civile, precludendo l’intervento di leggi regionali sulla disciplina dei rapporti contrattuali, l’art. 11, comma 3, della l.r. Calabria n. 9 del 2007, come modificato dall’art. 40, comma 1, della l.r. n. 15 del 2008, va interpretato nel senso che, a seguito della soppressione delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ARDIS), le funzioni, già affidate a dette Aziende ma facenti capo alla regione medesima, possano essere da questa trasferite alle Università territorialmente competenti solo in forza di apposite convenzioni con le stesse stipulate, in difetto delle quali la regione resta l’unico soggetto destinato a succedere nei contratti, nei rapporti e nel contenzioso pendenti riguardo a dette Aziende.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8676 del 04/04/2017