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CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 22245 del 29/10/2010

Notifica del ricorso per cassazione - Esito negativo - Causa non imputabile al ricorrente - Istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Condizioni - Deposito nel termine ex art. 369 cod. proc. civ. - Conseguenze - Assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione.

Nel procedimento di cassazione, nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso non sia andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente, il deposito tempestivo, nel termine di cui all'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., del ricorso medesimo e dell'istanza formulata ai sensi dell''art. 184 bis, cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis" consente la concessione della rimessione in termini e la fissazione di un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 22245 del 29/10/2010