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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - intervento p.m. - provvedimenti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018

Mantenimento figli minori - Giudizio di appello - Produzione di documenti relativi al reddito del genitore non affidatario con la comparsa conclusionale - Acquisizione e valutazione ai fini della decisione - Violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Poteri del giudice “ex officio” - Fondamento.

In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, è legittima l'acquisizione, da parte della corte d'appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018