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Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12495 del 18/05/2017

Danni causati da cani randagi - Responsabilità dell'ente a cui è attribuito per legge il compito della cattura e custodia dei cani vaganti - Sussistenza - Soggetto cui sono attribuiti per legge generici compiti di prevenzione del randagismo - Esclusione.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo “numerico” degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12495 del 18/05/2017