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Responsabilita' civile - ricorso per denuncia di danno temuto Responsabilita' civile

16 Gennaio 2010 - Responsabilita' civile - ricorso per denuncia di danno temuto Responsabilita' civile - ricorso per denuncia di danno temuto - ristagno di liquami provenienti dal sistema fognario del Condominio e dal pozzo - allagamento dei locali e danneggiamento della merce che vi era allocata. - risarcimento del danno Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 10 dicembre 2009, n. 25809

Responsabilita' civile - ricorso per denuncia di danno temuto - ristagno di liquami provenienti dal sistema fognario del Condominio e dal pozzo - allagamento dei locali e danneggiamento della merce che vi era allocata. - risarcimento del danno Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 10 dicembre 2009, n. 25809

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 10 dicembre 2009, n. 25809

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 15 ottobre 1993 e ed il 16 ottobre 1993 il sig. Ca.Ni. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo i sigg.ri (****) - quali eredi del defunto In. Gi. - nonche' In. An. , In. Ma. Ma. ed il Condominio "(****).

Esponeva l'attore che con ricorso per denuncia di danno temuto, depositato in cancelleria in data 22 agosto 1974, aveva convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Termini Imerese i fratelli An. , Gi. e In.Ma. , nonche' il Condominio "(****) - in persona dell'amministratore pro tempore, lamentando - nella qualita' di proprietario e possessore di vani cantinati del medesimo edificio condominiale nei quali era allocato un pozzo di proprieta' esclusiva di Gi. , An. e In.Ma. - il verificarsi di un ristagno di liquami provenienti dal sistema fognario del Condominio e dal pozzo degli In. che aveva allagato i locali e danneggiato la merce che vi era allocata.

Aveva chiesto, ai sensi dell'articolo 1172 c.c., l'adozione dei provvedimenti urgenti volti a rimediare alla situazione di pericolo.

Il Pretore di Termini, dopo avere disposto consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 29 marzo 1978, aveva adottato i provvedimenti urgenti indicati dal nominato c.t.u., indi, con sentenza del 13 ottobre 1982, aveva confermato l'ordinanza cautelare emessa il 29 marzo 1978 ed aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del sig. Ca. quantificato in lire 76.694.754.

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 29 marzo 1988, in parziale riforma della sentenza del Pretore, quantificava in lire 202.060.105 il danno occorso al sig. Ca. , confermando per il resto l'impugnata sentenza.

Osservava il Tribunale che la corresponsabilita', ex articolo 2051 c.c., del Condominio convenuto e dei sig.ri In. nella causazione del danno era stata accertata dalla relazione di C.Testo Unico e che, pur non potendosi pervenire alla graduazione della responsabilita', anche in ragione della novita' ex articolo 345 c.p.c., della domanda proposta dal Condominio, andava affermata la responsabilita' solidale dei due convenuti, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno, quantificato, previa rivalutazione del credito dal 1974 sino alla data della decisione, in lire 202.060.105 oltre interessi legali.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per Cassazione (****) , quali eredi del defunto In. Gi. , nonche' An. e In.Ma. ; il Condominio (****) proponeva autonomo ricorso; l'attore resisteva ad entrambe le impugnazioni.

La Corte di Cassazione, disposta la riunione delle impugnazioni autonomamente proposte, accoglieva - con conseguente rinvio al Tribunale di Palermo il solo ricorso principale proposto dagli In. limitatamente al quarto motivo, relativo al lamentato difetto di motivazione in ordine alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di corresponsabilita' del Condominio e dei sig.ri In. nella causazione del danno occorso al Ca. .

Veniva invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Condominio.

Con atto di citazione in riassunzione il sig. Ca. chiedeva: in via principale, dichiararsi che la sentenza del Tribunale di Termini Im. costituiva giudicato tra tutte le parti, ivi compresi gli eredi di In.Gi. ; in via subordinata, procedersi alla graduazione della responsabilita' ex articolo 2051 c.c., del Condominio e dei convenuti In. nella produzione dell'evento dannoso; in ogni caso, condannare gli stessi al risarcimento del danno gia' quantificato nella predetta sentenza del 29 marzo 1988, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitisi in giudizio i convenuti An. e In. Ma. contestavano la fondatezza delle domande avanzate dall'attore in riassunzione e ne chiedevano il rigetto; in subordine, chiedevano condannarsi il Condominio "(****)" a sollevarli da ogni onere connesso alla azioni proposte dal Ca. ; chiedevano, infine, la condanna di quest'ultimo a rimborsare le somme percepite in esecuzione della sentenza cassata.

Sii costituiva anche il Condominio che chiedeva accertarsi la propria estraneita' alla causazione del danno occorso al Ca. , danno da attribuirsi in via esclusiva ai sig.ri In. ; in via subordinata, graduarsi la responsabilita' tra i coobbligati, nonche' condannarsi, ai sensi dell'articolo 389 c.p.c., il sig. Ca. alla restituzione delle somme nel contempo pagate in esecuzione della sentenza annullata.

Con ricorso ex articolo 700 c.p.c., proposto in corso di causa il sig. In.An. , premesso di avere dovuto pagare al sig. Ca. la complessiva somma di lire 353.530.095 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, rilevava che il titolo giudiziale posto in esecuzione dal Ca. era stato travolto dalla pronuncia della Suprema Corte e che, nelle more di detta pronuncia, il Ca. si era pressoche' spogliato di tutti i beni immobili, conferendoli in due societa' di capitali; chiedeva, quindi, - lamentando il proprio stato di indebitamento ed il rischio di essere dichiarato fallito in ragione dei pagamenti effettuati al Ca. - che il Tribunale ordinasse in via d'urgenza all'odierno attore la restituzione delle somme pagate. Con ordinanza del 1 marzo 1994, il G.I. rigettava la domanda cautelare, indi con sentenza non definitiva del 29 febbraio 1996 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore in riassunzione, dichiarava il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 29 marzo 1988 nei soli confronti del Condominio "(****)" e, con separata ordinanza, emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'assunzione della prova testimoniale dedotta dai sig.ri In. e dal sig. Ca. .

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 4 aprile 2005 dichiarava la responsabilita' solidale degli eredi In. e del Condominio (****) in ordine al danno cagionato al Ca. e li condannava a risarcire allo stesso l'importo di lire 202.160.105 pari a euro 104.355, 34 oltre gli interessi legali dall'agosto 1974; condannava infine i convenuti al pagamento delle spese.

Propone ricorso per cassazione il Condominio (****) con due motivi.

Resistono con controricorso gli eredi di Ca. Ni. , che hanno anche proposto ricorso incidentale; ha resistito con controricorso In. An. .

I controricorrenti eredi di Ca. Ni. hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., perche' riferiti alla stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 e 1193 c.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo in quanto la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che il Ca. , avendo eseguito la sentenza di Termini Imerese poi cassata, aveva gia' percepito dal Condominio lire 155.320.000 e dagli In. lire 240 milioni e quindi tali importi dovevano essere detratti dalla somma indicata in dispositivo.

Con il secondo motivo denuncia la errata applicazione dell'articolo 2909 c.c. e la insufficiente ed erronea motivazione poiche' il Tribunale omesso di esaminare la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, nel determinare il "quantum" del danno, aveva semplicemente aggiornato l'importo riconosciuto dal Pretore (in lire 76.694.754) aggiungendo nuovamente la rivalutazione che era stata gia' determinata dallo stesso Pretore sino alla sentenza del 1982.

I due motivi possono essere trattori unico contesto, in quanto in entrambi i casi si tratta di una svista in cui il giudice di merito, nella determinazione delle somme spettanti alla parte attrice, sarebbe incorso, omettendo di tener conto di elementi (nella specie, le somme gia' corrisposte e la liquidazione gia' in parte effettuata, della rivalutazione monetaria), utili alla determinazione del complessivo importo spettante a titolo risarcitorio. I rilievi formulati non concretano infatti ne' errore di diritto ne' difetto di percezione del giudicante riconducibile a difetto di motivazione, ma, trattandosi di elementi fattuali, la cui esistenza e' incontrovertibilmente rilevabile dagli atti di causa, configurano un errore di fatto, eventualmente idoneo a giustificare la revocazione della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, (Cass. 15 giugno 2005 n, 12845).

Propongono ricorso incidentale gli eredi del Ca. denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 2909, 1224, 1223, 1218, 2051 e 2697 c.c. e articolo 384 c.p.c., in relazione alla quantificazione del danno operata dal Tribunale di Palermo, che aveva omesso di liquidare la rivalutazione sino alla pronunzia e gli interessi con decorrenza dalla domanda e cioe' dal 1974.

Si tratta della medesima questione gia' sollevata dal ricorrente principale al secondo motivo di ricorso e quindi anche tale censura deve essere trattata in sede di eventuale revocazione.

Entrambi i ricorsi meritano quindi il rigetto; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese processuali.