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Responsabilita' civile - attivita' pericolosa – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020 (Rv. 656909 - 01)

Responsabilità dell'esercente - Qualità del danneggiato - Irrilevanza - Presunzione di colpa ex art_ 2050 c.c. - Prova liberatoria - Contenuto.

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art_ 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020 (Rv. 656909 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2697

RESPONSABILITA' CIVILE

ATTIVITA' PERICOLOSA