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Proprietario o gestore di un campo da gioco – Cass. n. 37708/2021

Responsabilità civile - cose in custodia - obbligo di custodia - Proprietario o gestore di un campo da gioco - Responsabilità per infortunio dell'utente - Prova liberatoria - Oggetto - Fattispecie.

 

Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto di terzi. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità del custode di un campo da "calcetto saponato” - caratterizzato da accentuata scivolosità del campo stesso - per essere stata tardivamente dedotta la mancata predisposizione di idonei accorgimenti atti ad evitare o limitare il rischio degli utenti, giacché la questione era da intendersi automaticamente acquisita al "thema probandi et decidendi” per il solo effetto dell'invocazione del titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte dell'attore- appellante).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37708 del 01/12/2021 (Rv. 663458 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

37708

2021