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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21289 del 20/10/2016

Imputazione all'appaltante degli obblighi del datore di lavoro - Conseguenze fiscali - Deduzione ai fini Irap - Esclusione - Fondamento.

In tema di divieto di intermediazione di manodopera, l'art. 1, ultimo comma, della l. n. 1369 del 1960, nel testo vigente prima dell'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 85, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, comporta che solo sull'appaltante gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo nonché fiscale scaturenti dal rapporto di lavoro, sicché lo stesso non può portare in deduzione ai fini IRAP, quale componente negativa di reddito, le spese per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21289 del 20/10/2016