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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 276 del 29/01/1973

Assunzione - tirocinio (apprendistato) – istruzione professionale - attestato di tirocinio - prova - contenuto - soggetto onerato.

La prova della sussistenza del tirocinio, al quale e pienamente assimilabile il praticantato, grava su chi invoca tali speciali rapporti e deve essere idonea a dimostrare la ricorrenza, nella specie concreta, dei requisiti essenziali di tali rapporti al fine di distinguere l'apprendista o il praticante dall'ordinario prestatore di lavoro subordinato. Ed in particolare, e necessario che la prova dimostri, non soltanto l'insegnamento professionale, svolto nell'interesse dell'apprendista, ma anche il diritto di quest'ultimo a riceverlo, correlativamente all'Obbligo del datore di lavoro di impartirlo o di farlo impartire.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 276 del 29/01/1973