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Pensioni - civili e militari (dipendenti pubblici) - enti vari - impiegati – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3895 del 15/06/1981

Salariati - casse di previdenza per le pensioni - obbligo di iscrizione - condizioni - dipendenti di un'impresa non municipalizzata gestita da un comune - esclusione.*

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La legge 11 aprile 1955 n 379, con cui e stata disposta la unificazione delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, mentre ha esteso lo Obbligo di iscrizione dei salariati (rendendo a questi applicabili le Disposizioni - di piu ampia portata - concernenti gli impiegati contenute nel RDL 3 marzo 1938 n 680), non ha determinato il superamento dei criteri cui era subordinato l'Obbligo d'iscrizione dei dipendenti dell'una e dell'altra categoria, i quali, pertanto, hanno diritto di essere iscritti alla cassa solo se assunti 'in posti stabiliti per legge o per organico' o se 'adibiti a servizi di carattere permanente', ossia ad attivita rientranti nei fini istituzionali dell'ente locale. Ne consegue che l'Obbligo di iscrizione anzidetto non sussiste nei confronti del dipendente di un'impresa non municipalizzata gestita dal comune, la quale, a norma del secondo comma dell'art 2093 cod civ, costituisce una struttura avulsa dall'organizzazione comunale pubblica ed assoggettata al diritto privato nei rapporti con il personale che, non appartenendo gia ai ruoli comunali, sia stato assunto esclusivamente per lo svolgimento di detta attivita imprenditoriale. ( V 4240/79, mass n 400275).*

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3895 del 15/06/1981