Skip to main content

Indennità - collegio dei revisori dei conti di enti strumentali della regione Calabria

Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) – corrispettivo - indennità spettante ai membri del collegio dei revisori dei conti di enti strumentali della regione Calabria - art. 1, comma 12, della l. reg. Calabria n. 14 del 2000 - norma d'interpretazione autentica dell'art. 37, comma 12, della l. reg. Calabria n. 10 del 1998 - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27125 del 25/10/2018

>>> L'art. 1, comma 12, della l. della Regione Calabria n. 14 del 2000 - secondo cui l'art. 37, comma 12, della l. della Regione Calabria n. 10 del 1998 (che disciplina, a decorrere dall'1 gennaio 1998, l'indennità da corrispondere ai membri del collegio dei revisori dei conti di taluni enti strumentali della Regione), "si interpreta nel senso che l'indennità spetta ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti" - ha natura di norma di interpretazione autentica, ed è perciò dotata di efficacia retroattiva, giacché, regolando fatti pregressi, individua esattamente a chi spetti detta indennità, chiarendo la portata della disposizione interpretata. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto del revisore supplente – con incarico dal 14.12.1998 al 19.9.2000 - al compenso, determinato nella misura del 50% di quella attribuita ai componenti effettivi e commisurata al 40% dell'indennità prevista per i presidenti dei consigli di amministrazione di enti regionali strumentali, ritenendo irrilevante che l'incarico fosse stato o meno espletato).

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27125 del 25/10/2018